La mediazione civile è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e neutrale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
La mediazione costituisce l’ unica alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, capita che le parti si sentano sconfitte e insoddisfatte, dove i propri interessi rimangono privi di tutele, dove tutti si sentono sconfitti e dove anche il vincitore può rimanere insoddisfatto.
Dove si svolge
La mediazione si svolge presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, compilando il seguente modulo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Entro 30 gionri l’organismo fissa il primo incontro al quale le parti partecipano, assistite da un legale. Il percorso di mediazione ha una durata non superiore ad un periodo di 3 mesi. Per la modulistica della domada di mediazione accedere a questo link - www.mediazionecrisi.it
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, che costituisce titolo esecutivo.
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore, solo se le parti gliene fanno richiesta può formulare una proposta di conciliazione.
ESITONO VARI TIPI DI MEDIAZIONE?
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue due tipi di mediazione:
facoltativa, cioè scelta dalle parti;
obbligatoria (ex lege o per ordine del giudice), quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.
Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d’appello, il giudice, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’ordine del giudice deve essere adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
QUANDO LA MEDIAZIONE È OBBLIGATORIA?
Nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010 la mediazione si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo.
Le materie sono le seguenti: condominio,diritti reali,Divisione, successioni ereditarie,patti di famiglia
Locazione, comodato, affitto di aziende ,risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità , contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Mediazione facoltativa
Le parti per tutte le altre controversie non rientranti nell’art. 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010, possono ricorre all’ausilio della mediazione per comporre la controversia.